Nuovo regolamento Formazione Continua 2026-2029: approfondimento su crediti, richieste attività ex post ed ex ante e richieste esoneri

Si riassume per sommi capi il nuovo Regolamento, suddividendo le informazioni in tre brevi sezioni.

 

OBBLIGO

Si sottolinea che:

  • per le e gli iscritti resta fermo l’obbligo di conseguire 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 15 deontologici e che il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
  • Vengono riconosciute una pluralità di esperienze formative attraverso cui costruire il proprio percorso: corsi, seminari e convegni, supervisione, ricerca, docenza, pubblicazioni, formazione sul campo e altre attività che concorrono, secondo criteri e limiti definiti, allo sviluppo e alla condivisione delle conoscenze e delle competenze professionali.
  • Si aggiornano criteri e limiti previsti per alcune attività formative e per il loro riconoscimento

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ATTIVITA’ EX ANTE ED EX POST

Distinzione tra attività accreditate ex ante e attività riconoscibili ex post:

  • Attività ex ante: viene accreditata prima del suo svolgimento, su richiesta del soggetto che la organizza. È la modalità ordinaria per corsi, convegni e seminari, FaD, supervisione di gruppo, formazione sul campo, ricerche e questionari online. Per la FaD asincrona, le ricerche e i questionari l’attività è quindi già accreditata ex ante. Al termine, l’iscritto deve però registrare la propria partecipazione nella piattaforma nazionale, inserendo l’ID e l’attestato dell’evento. Questa operazione serve a registrare i crediti già attribuiti all’attività e non costituisce una richiesta di riconoscimento ex post.
  • Attività ex post: diverso è il caso delle attività riconoscibili ex post, per le quali l’attività non è stata preventivamente accreditata e, dopo averla svolta, è il singolo professionista a chiedere il riconoscimento dei relativi crediti. Rientrano in questa modalità docenze, pubblicazioni, attività di ricerca, supervisione professionale svolta, formazione frequentata all’estero e supervisione professionale individuale fruita, se condotta da un assistente sociale. Per quest’ultima il nuovo Regolamento introduce il riconoscimento ex post, mentre in precedenza era prevista tra le attività accreditabili ex ante.
  • Obbligo formativo nuovo Iscritto: L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione e i crediti richiesti vengono proporzionati al momento di ingresso nel triennio. Il Regolamento consente inoltre, in alcuni casi, di valorizzare le attività formative svolte già dopo l’iscrizione.

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ESONERO

Per quanto riguarda la richiesta di esonero il nuovo Regolamento conferma la possibilità di ottenere una riduzione dell’obbligo formativo in presenza di impedimenti personali o professionali e introduce alcune precisazioni:

  • La richiesta di esonero deve essere presentata al proprio Consiglio territoriale attraverso la piattaforma nazionale. Per diverse tipologie di esonero, il numero di crediti riconosciuti dipende dalla durata effettiva dell’impedimento. È quindi importante presentare la richiesta quando sia possibile documentare l’intero periodo da considerare ai fini del calcolo dell’esonero e comunque, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del triennio di riferimento.
  • L’esonero riduce proporzionalmente anche l’obbligo deontologico. Nei casi in cui il calcolo avviene in relazione alla durata dell’impedimento, il 25% dei crediti esonerati è riferito ai crediti deontologici, secondo le modalità di arrotondamento previste dal Regolamento. Per maternità, paternità, adozione e affido sono invece riconosciuti 20 crediti di esonero, di cui 5 deontologici.

N.B. Una volta riconosciuto l’esonero, è importante verificare il proprio obbligo formativo residuo e completare i crediti ancora dovuti.

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